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Aliquota IVA agevolata del 10% per le utenze energetiche è quanto emerge dalla risposta alla consulenza giuridica del 18 febbraio 2021 n° 956/5 ad istanza del 05/02/2019

Siamo felici di osservare come UNOGAS, nostro sponsor nazionale, per primo abbia recepito le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e stia già contattando gli Amministratori di Condominio per la sottoscrizione della modulistica necessaria a far usufruire l’utente del più favorevole trattamento fiscale finalmente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

Ancora una volta possiamo affermare che la sinergia con aziende quali UNOGAS è a beneficio dei nostri Amministrati.
Riportiamo qui di seguito le parti salienti delle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate:

Per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per «uso domestico» di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972, è stato più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA.

  • L’espressione “uso domestico” è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori (tra gli altri, cfr. la circolare n. 82/E del 7 aprile 1999), in ossequio al principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima.
  • La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà tra le parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei singoli condomini.

Sulla base di quanto illustrato, l’aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale. Diversamente dalla fattispecie esaminata nella risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018 relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini (cd. “prevalentemente residenziali”), costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi, etc.
Infine, per quanto concerne la procedura operativa per l’applicazione da parte delle imprese fornitrici dell’aliquota ridotta alle predette forniture di energia elettrica, potrà essere richiesta all’Amministratore del Condominio dalla società erogatrice una della “dichiarazione di utilizzo” con cui quest’ultimo dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici” (vedi quanto sopra) ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove in sede di controllo si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l’applicazione dell’aliquota iva agevolata.