COMUNICATO STAMPA
Con favore apprendiamo che altre Associazioni di Amministratori di Condominio hanno inteso far proprie le richieste che già noi avanzammo a mezzo stampa lo scorso 17 marzo e che qui di seguito riproponiamo.
Ringraziando tali Associazioni, ed i tantissimi Amministratori di Condominio che le hanno condivise sui “social”, ritenendo che tutto ciò possa costituire un ulteriore supporto a conferma per i nostri Governati e parlamentari affinché traducano in legge quanto richiesto.
Fiduciosi, Viva l’ITALIA Viva ABICONF Viva Confcommercio Professioni
A fronte dei provvedimenti presi per evitare il diffondersi dell’attuale epidemia in corso, delle limitazioni di spostamento, dei divieti di assembramento e dell’impossibilità di fatto di tenere serenamente le assemblee di Condominio per tutelare la salute pubblica, nell’interesse generale e degli Amministratori di condominio che, ad oggi, stanno proseguendo la loro attività per garantire i servizi necessari nell’ambito degli stabili in Condominio e confidano di essere inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020,
1) La proroga in via straordinaria al 30 giugno 2021 del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile, punto 10, per rendere il conto della gestione e convocare l’Assemblea di Condominio per l’approvazione del rendiconto e del preventivo.
Tale previsione permetterà un agevole recupero delle assemblee di condominio che si sarebbero dovute tenere nel periodo di “emergenza sanitaria”, non essendo così realistico pensare alla ripresa dell’attività assembleare nel breve periodo.
2) La deroga in via straordinaria alle previsioni dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, n° 3, in materia di forma della convocazione assembleare ammettendo espressamente la possibilità di convocazione a mezzo posta elettronica anche non certificata, al fine di evitare il ricorso a raccomandate per tutti coloro che non dispongono di caselle di posta elettronica certificata. Oggi non sono ancora così diffuse caselle PEC, con la conseguenza che spesso la convocazione delle assemblee avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con i conseguenti problemi della consegna e del ritiro specie in questi momenti di emergenza sanitaria in corso.
3) La proroga del termine per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale, richiesto dal Decreto del Ministero della Giustizia 140/2014 del 13 agosto 2014, al 31 dicembre di ogni anno. Attualmente il summenzionato Decreto ministeriale non prevede un termine per l’aggiornamento professionale nel corso dell’anno; di regola, tale termine viene fatto generalmente risalire al 9 ottobre di ogni anno, calcolandolo dall’entrata in vigore del provvedimento. La previsione espressa del termine al 31 dicembre permetterà il recupero da settembre p.v. dei corsi attualmente sospesi.
4) La proroga a tutto il 2021 delle agevolazioni fiscali “Bonus facciate” ed “Eco-bonus”.
La gran parte degli interventi oggetto di agevolazione fiscale si sarebbero dovuti deliberare nelle assemblee previste in questo periodo di sospensione. Pertanto, stante il grande “volano” per l’economia che rappresenta l’edilizia è più che opportuno riproporre, da subito, le agevolazioni fiscali al fine di poter deliberare utilmente nel periodo settembre – dicembre 2020 quei lavori di ristrutturazione già in animo per il prossimo 2021.