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Il compenso dell’amministratore del condominio viene disciplinato nel nostro codice civile dagli articoli 1129, 14° comma c.c. e 1135, 1° comma c.c..

  • L’articolo 1129 c.c., comma quattordicesimo, figlio della legge di riforma dell’istituto del condominio (Legge 220/2012) prevede l’obbligo per l’amministratore di condominio di dettagliare analiticamente, a pena di nullità della nomina o del rinnovo, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
  • L’articolo 1135 c.c., primo comma, n° 1), rimasto nella sua versione originaria del 1942, stabilisce che, l’assemblea provvede in ordine alla delibera di nomina dell’amministratore ed all’eventuale suo compenso.

Orbene, dal combinato disposto di tali norme possiamo desumere che l’amministratore dettaglia il suo compenso e l’assemblea delibera in ordine allo stesso.

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